Cosa c'è da sapere sulla separazione di fatto e come funziona

Quando un matrimonio è in crisi, marito e moglie hanno la possibilità di attuare una separazione di fatto, una pausa temporanea che permette di capire se è possibile una riconciliazione o se è preferibile ricorrere ad una separazione legale.

La separazione di fatto è l’interruzione degli obblighi matrimoniali da parte di uno o dei due coniugi. Oggi se ne sente parlare sempre più spesso, perché è la forma di separazione matrimoniale più immediata da attuare, che non prevede l’intervento del giudice. Si distingue infatti dalla separazione legale, e può essere fatta in diversi modi.

Cosa si intende per separazione di fatto?

Per separazione di fatto si intende la sospensione temporanea del matrimonio e dei suoi effetti civili e personali. In questo caso non si ricorre ad un’azione legale. È istituita infatti principalmente per permettere ai coniugi di trovare una riconciliazione che risulta sufficiente per cessare la separazione, senza conseguenze. Avviene tramite un accordo privato tra marito e moglie, in seguito a diverse possibilità e può essere successivamente validata legalmente tramite l’omologazione.

Dal momento che deve svolgersi in accordo, e dunque con il consenso di entrambi i coniugi, solitamente è una decisione unanime. La separazione di fatto non è prevista dal Codice Civile e non ha valore legale, pertanto, non è sufficiente per far iniziare l’iter che porta al divorzio. Per farlo è necessario ottenere prima di tutto la separazione legale presentando la domanda di fronte al Giudice o l’Ufficiale di Stato Civile.

Differenza tra separazione di fatto e separazione legale

Come abbiamo detto, la separazione di fatto è un accordo privato tra i coniugi, che non prevede obblighi e diritti legali. Non è infatti possibile richiedere il divorzio dopo un periodo di tempo e non comporta in sé lo scioglimento del matrimonio. La separazione di fatto si differenzia in questo da quella legale. Si ricorre a questa forma di interruzione del matrimonio quando è necessaria o preferibile la negoziazione assistita tra le due parti.

La separazione legale viene attuata con l’intervento di avvocati, di un Giudice o Ufficiale di Stato Civile, e si parla di separazione giudiziale e consensuale. La separazione giudiziale viene fatta tramite provvedimento giudiziario con una sentenza del giudice che stabilisce la disaffezione e il distacco da parte di uno dei due coniugi, quando i due non riescono a trovare un accordo. Con la separazione consensuale invece il giudice emana un decreto di omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi durante la separazione di fatto, in maniera appunto consensuale.

Separazione di fatto: come si fa?

separazione di fatto
Fonte: Paterson & Dowding

La separazione di fatto può avvenire in diverse modalità. Una possibilità è quando uno dei due coniugi lascia la casa coniugale. In questo caso è necessario che i due si mettano d’accordo sui rapporti di natura economica e personale. Con questa soluzione soluzione le due persone non sono costrette a vivere insieme, ma potrebbero nascere problemi futuri specialmente per il coniuge che se ne va.

La sua condotta infatti può portare all’addebito della eventuale separazione legale che segue quella di fatto, se si riscontra che il coniuge in questione è venuto meno agli obblighi di assistenza familiare o infedeltà.

La separazione di fatto permette altrimenti di vivere separati in casa, condividendo le mura domestiche. In questo caso sarebbe opportuno, specialmente se ci sono i figli, convivere in maniera il più possibile pacifica, ma non sempre questo è possibile. La decisione di continuare a condividere la casa può essere dettata da ragioni personali o economiche.

Separazione di fatto: la scrittura privata

Secondo una sentenza della Corte Suprema di Cassazione riportata sul sito dell’AMI – Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani del 2015 per la regolazione degli obblighi patrimoniali è valida la scrittura privata tra i coniugi. Moglie e marito possono raggiungere alcuni accordi che riguardano la natura personale ed economica, tra cui il diritto di visita ai figli e il loro collocamento, il versamento di una somma a titolo di mantenimento, trasferimenti di proprietà.

La scrittura privata mette il coniuge a riparo dai rischi di una eventuale richiesta di separazione con addebito, che è volta ad addossare la responsabilità della fine del matrimonio all’altro coniuge. Questo tipo di accordo risulta valido nel caso in cui si decidesse di passare ad un’azione di tipo legale. Tuttavia non tiene conto dei diritti indisponibili del coniuge e dei figli come: la fedeltà, la coabitazione, l’assistenza morale e la collaborazione, la libertà e i diritti personalissimi degli appartenenti al nucleo familiare, il diritto agli alimenti.

Separazione di fatto e regime patrimoniale

Tramite la stesura di una scrittura privata i due coniugi possono prendere decisioni riguardanti alcuni aspetti patrimoniali. In particolare, possono decidere riguardo:

  • il versamento di una somma da pagare in unica soluzione a titolo di mantenimento,
  • il pagamento di un assegno periodico verso il coniuge con reddito più basso ed eventuali figli,
  • il trasferimento di proprietà di beni immobili o mobili che non viene considerato come donazione,
  • il diritto di ciascun coniuge a rinunciare al mantenimento.

Non sono validi nella scrittura privata le decisioni riguardanti i diritti indisponibili, di cui fa parte il diritto agli alimenti. In questo caso infatti interviene lo stato di bisogno e non può pertanto essere deciso dai coniugi senza una mediazione legale.

Separazione di fatto: e i figli?

Anche per quanto riguarda i figli, la separazione di fatto permette di raggiungere determinati accordi tra i genitori. In caso di separazione con abbandono della casa da parte di uno dei coniugi, la scrittura privata prevede un’intesa che interessa il diritto di visita ai figli e decisioni sul loro collocamento.

Non riguarda i diritti indisponibili, tra cui gli alimenti e l’affidamento, ma non può esonerare i genitori dalla responsabilità e dal diritto di cura, educazione, istruzione e mantenimento dei figli. Per cui, come detto in precedenza, può essere prevista una soluzione riguardante contributi di mantenimento per i figli minori o maggiorenni che non sono economicamente autonomi.

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